NORMATIVA REGIONE PIEMONTE SUI TICKET SANITARI
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Ticket applicato:
2 € per confezione fino a un massimo di 4 € per ricetta.
Per antibiotici monodose, medicinali somministrabili solo per fleboclisi, interferoni per soggetti affetti da epatiti croniche, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta, si paga un ticket di 1 € per confezione fino a un massimo di 4 € per ricetta.
Per i farmaci correlati alla patologia cronica che dà il diritto all’esenzione, di cui sono prescrivibili fino a 3 confezioni per ricetta, si paga un ticket di 1 € a confezione fino a un massimo di 3 € per ricetta
Nel caso di medicinali non coperti da brevetto sottoposti al sistema del rimborso di riferimento, non si paga la quota fissa di 2 €, ma solo la differenza tra prezzo del farmaco e prezzo di rimborso (dal 01/07/05)
Esenti:
Non pagano il ticket:
* Grandi invalidi per lavoro * Invalidi civili al 100% * Ciechi e sordomuti ex legge 482/68 * Detenuti e internati ex legge 230 1999 * Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati * Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi * Soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi * Invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all’ottava * Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi * Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata * Infortunati sul lavoro * Assistiti con eta' superiore ai 65 anni aventi come unica fonte di reddito la pensione al minimo o assegno sociale (fino al 31/12/04) * Cittadini residenti che abbiano compiuto 65 anni ed appartenenti a nuclei familiari, con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 18.200,00 euro in presenza del coniuge a carico (dal 1° novembre 2006) * Cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 36.151,98 euro (dal 1° novembre 2008)
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie in base alla Legge 405/01
Dal 1° aprile 2003 sono esenti dal ticket i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 12/2001
Decorrenza
1° novembre 2008 nuove esenzioni (DGR n° 51-7754 del 10/12/07 e rettifica n. DGR 36-7965 del 28/12/07)
1° novembre 2006 nuove esenzioni (DGR n° 49-3913 del 25/09/06)
1° settembre 2005 abolizione monoprescrizione per inibitori di pompa
1° luglio 2005 abolizione ticket sui farmaci a brevetto scaduto (DGR n° 40-364 del 27/06/05)
1° ottobre 2004 (nuove esenzioni DGR n° 72-13175 del 26/07/04)
4 aprile 2002
1° aprile 2003 esenzione dal ticket per i farmaci analgesici oppiacei (DGR 10/03/03 n°33-8652)
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