Decreto Ministeriale - Ministero della
Sanità - 10 settembre 1998
"Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente
l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i
protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della
maternità."
(pubblicato in G.U. 20 ottobre 1998, n. 245)
IL MINISTRO DELLA SANITA
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
Visto in particolare l'art. 1, comma 5, lettera a), del predetto
decreto che esclude dalla partecipazione al costo le prestazioni
finalizzate alla tutela della maternità, prevedendo l'aggiornamento del
decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995 recante
"Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 "Protocolli di
accesso agli esami di laboratorio e diagnostica strumentale per le donne
in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile"";
Sentito il Consiglio superiore di sanità - Assemblea generale nella
seduta del 17 giugno 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 30 luglio 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1. comma
5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal
presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte
integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse
dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche
ostetrico-ginecologiche.
2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai
medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le
strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori
familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi
previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C.
Art. 2.
1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo
le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti
genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l'anamnesi
riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per
il feto.
2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che
comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo
specialista.
3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle
specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato C,
prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale
22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento
ordinario n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni individuano le
strutture di riferimento per l'esecuzione di tali prestazioni, garantendo
che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno.
4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le
prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre
prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto
diagnostico.
Art. 3.
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro
della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 1995.
Art. 4.
1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 1998
Il Ministro: BINDI
Allegato A
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA'
RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN FUNZIONE
PRECONCEZIONALE
1. Prestazioni specialistiche per la donna
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza ginecologica
preconcezionale
90.49.3 - ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]: in caso di
rischio di isoimmunizzazione
91.26.4 - VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (Ig G, Ig M)
91.09.4 - TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) (Ig G, Ig M)
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90.74.3 - RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di
riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli
eritrociti
90.66.5 - Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di
riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli
eritrociti
91.38.5 - ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]
2. Prestazioni specialistiche per l'uomo
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.: in caso di
donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
90.74.3 - RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di
donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
90.66.5 - Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di donna
con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
3. Prestazioni specialistiche per la coppia
91.22.4 - VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
H - 90.65.3 - GRUPPO SANGUIGNO AB0 e Rh (D)
91.10.5 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. Mediante
emoagglutin. Passiva) [TPHA]
91.11.1 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione)
[VDRL] [RPR]
4. In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della
gravidanza con morte perinatale e su prescrizione dello specialista
ginecologo o genetista:
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI: Consulenza genetica
88.79.7 - ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
68.12.1 - ISTEROSCOPIA Escluso: Biopsia con dilatazione dei canale
cervicale
68.16.1 - BIOPSIA DEL CORPO UTERINO: Biopsia endoscopica (isteroscopia)
dell'endometrio
90.46.5 - ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
90.47.5 - ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM)
90.51.4 - ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)
90.54.4 - ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)
91.31.2 - CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE 1 Tecnica di bandeggio
(Risoluzione non inferiore alle 320 bande): alla coppia
Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio
1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe"
con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera "H" indica
le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di
ricovero ovvero ambulatori protetti.
Il Ministro della sanità
BINDI
Allegato B
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA
GRAVIDANZA FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO.
All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ª settimana, e
comunque al primo controllo:
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
H - 90.65.3 - GRUPPO SANGUIGNO AB0 e Rh (D), qualora non eseguito in
funzione preconcezionale
90.09.2 - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
90.04.5 - ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
91.26.4 - VIRUS ROSOLIA ANTICORPI: in caso di IgG negative, entro la 17ª
settimana
91.09.4 - TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.): in caso di IgG negative ripetere
ogni 30 -40 gg. fino al parto
91.10.5 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI, (Ricerca quantit. mediante
emoagglutin. passiva) [TPHA]: qualora non eseguite in funzione
preconcezionale esteso al partner
91.11.1 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione
[VDRL] [RPR]:qualora non eseguito in funzione preconcezionale esteso al
partner
91.22.4 - VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
90.27.1 - GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA
90.49.3 - ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]: in caso di
donne Rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto
ogni mese; in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto
alla 34ª-36ª settimana.
Tra la 14ª e la 18ª settimana:
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
Tra la 19ª e la 23ª settimana:
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA
Tra la 24ª e 27ª settimana:
90.27.1 - GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
Tra la 28ª e la 32ª settimana:
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90.22.3 - FERRITINA [P/(Sg)Er]: in caso di riduzione dei volume globulare
medio
90.44. 3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA
Tra la 33ª e la 37ª settimana
91.18.5 - VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg
91.19.5 - VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
91.22.4 - VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI in caso di
rischio anamnestico
Tra la 38ª e la 40ª settimana
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
Dalla 41ª settimana
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA: su specifica richiesta dello specialista
75.34.1 - CARDIOTOCOGRAFIA: su specifica richiesti dello specialista; se
necessario, monitorare fino al parto
(*) In caso di batteriuria significativa
90.94.2 - ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa
microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica.
IN CASO DI MINACCIA DI ABORTO SONO DA INCLUDERE TUTTE LE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE NECESSARIE PER IL MONITORAGGIO DELL' EVOLUZIONE DELLA
GRAVIDANZA.
Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio
1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito dei Servizio sanitario nazionale e relative tariffe"
con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera "H" indica
le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di
ricovero ovvero ambulatori protetti.
Il Ministro della sanità
BINDI
Allegato C
INDICAZIONI ALLA DIAGNOSI PRE NATALE (desunte dalle "Linee Guida per i
test genetici" approvate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie della Presidenza dei Consiglio dei Ministri)
Le indicazioni per la diagnosi prenatale rientrano in due grandi
categorie:
l. presenza di un rischio procreativo prevedibile a priori: età materna
avanzata, genitore portatore eterozigote di anomalie cromosomiche
strutturali, genitori portatori di mutazioni geniche;
2. presenza di un rischio fetale resosi evidente nel corso della
gestazione: malformazioni evidenziate dall'esame ecografico, malattie
infettive insorte in gravidanza, positività dei test biochimici per
anomalie cromosomiche, familiarità per patologia genetiche.
Le indicazioni per le indagini citogenetiche per anomalie cromosomiche
fetali sono:
-
età materna avanzata (=o > 35 aa.)
-
genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica
-
genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato ad
effetto fenotipico
-
genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili con la
fertilità
-
anomalie malformative evidenziate ecograficamente
-
probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da Sindrome
di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base dei parametri biochimici
valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici programmi
regionali in centri individuati dalle singole Regioni e sottoposti a
verifica continua della qualità.
Il Ministro della sanità
BINDI
|